Secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, e previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, si possono delimitare le categorie di equidi maschi cui si applica questa condizione.
1. Gli equidi devono essere identificati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, ed essere scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.