Al termine dell'esecuzione di un progetto o nel corso della sua esecuzione, ove una decisione d'impegno della Commissione preveda un pagamento in più volte, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, l'autorità o l'organismo trasmette alla Commissione un documento che permetta di costatare l'adempimento delle condizioni richieste per il pagamento
e contenente: a) un certificato che permetta la costatazione della fase di esecuzione del progetto e attestante che l'organismo è in possesso di tutti i documenti giustificativi, previsti dall'articolo 2, che sono necessari per il pagamento della sovvenzione o dell
...[+++]a frazione di essa di cui si chiede il versamento,